Art. 6.

      1. Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale di cui all'articolo 5 della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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